“Partecipazione gestionale non è a misura di Pmi. Rafforzare meccanismi di bilateralità per terziario e turismo”
“La partecipazione gestionale non è a misura di piccola o media impresa, soprattutto in comparti ad alta frammentazione come il terziario o il turismo. Per queste realtà si può invece rafforzare il meccanismo della bilateralità, che costituisce già oggi una forma di partecipazione concreta dei lavoratori”. Queste le parole del segretario generale di Confesercenti, Mauro Bussoni, in audizione presso le commissioni riunite Lavoro e Finanze della Camera sulla partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa.
Qui di seguito l’intervento integrale
La partecipazione gestionale non è a misura di piccola o media impresa, soprattutto in comparti ad alta frammentazione come il terziario o il turismo. Per queste realtà si può invece rafforzare il meccanismo della bilateralità, che costituisce già oggi una forma di partecipazione concreta dei lavoratori.
In tutte le proposte di legge sul tavolo oggi, si esplicita la finalità positiva di dare attuazione all’art. 46 Cost., che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. Sono contenute disposizioni in materia di partecipazione gestionale correlata ai consigli di amministrazione/di sorveglianza e partecipazione finanziaria. Tutte proposte che, di fatto, già escludono le PMI dalle forme di partecipazione gestionale.
Anche sulla partecipazione organizzativa e finanziaria Confesercenti evidenzia l’inopportunità che le proposte di legge in esame vengano applicati alle PMI, avendo esse già un sistema di partecipazione organizzativa e finanziaria che si concretizza per il tramite della bilateralità. La bilateralità costituisce già per le PMI una forma di attiva e concreta partecipazione dei lavoratori del terziario e del turismo. L’effetto di tale impostazione è quello di rendere possibile per i dipendenti delle PMI e di settori ad alta frammentazione di avvalersi di sistemi partecipativi.
La bilateralità favorisce il dialogo tra organizzazioni datoriali e sindacali al fine di regolamentare in modo partecipativo determinati istituti del mondo del lavoro. In diversi momenti il legislatore, consapevole del ruolo della bilateralità, ha assegnato a tali sistemi ruoli e funzioni strategiche in materia di mercato del lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa.
In questo senso, si auspica il finanziamento tramite detassazione e/o credito di imposta di tutte queste pratiche adottate dalle PMI, compresa la predisposizione degli strumenti per garantire la sicurezza negli impianti e prevenire gli infortuni sul lavoro. Nei settori del terziario negli ultimi anni il tasso di mortalità delle imprese ha assunto dimensioni rilevanti. È quindi fondamentale sviluppare strumenti che facilitino la formazione continua anche per gli imprenditori.
Di conseguenza per creare un sistema più efficace di partecipazione nell’ambito delle PMI appare indispensabile prevedere un rafforzamento della bilateralità, che è un sistema anch’esso di piena attuazione dell’art. 46 cost. A tal proposito si deve risolvere al più presto il problema del trattamento fiscale dei contributi versati agli enti bilaterali e delle prestazioni erogate dagli enti medesimi, che non trovano una specifica regolamentazione, se non applicando i principi generali in materia di tassazione stabiliti dal d.pr. 22 dicembre 1986, n. 917 (il “TUIR”).
I PDL in discussione prevedono anche l’introduzione di commissioni nazionali e di autorità pubbliche volte a monitorare e/o facilitare i percorsi di partecipazione. La costituzione di tali autorità poco rileverebbe per le ragioni sopra esposte per le forme partecipative delle PMI.
Sarebbe opportuno invece incentivare la creazione di un sistema di contatto diretto e più efficace tra PMI del terziario e del turismo, per il tramite delle proprie organizzazioni di rappresentanza, e il ministero del lavoro, anche per selezionare gli enti bilaterali che effettivamente creano meccanismi di partecipazione organizzativa e finanziaria. Il che potrebbe permettere di far accedere ai benefici normativi ed economici esclusivamente i lavoratori e i datori di lavoro i cui gli enti bilaterali sono selezionati secondo tale principio.