Petrolifera Adriatica di nuovo condannata dal tribunale di Roma a pagare le quote fisse e quelle variabili in base all’Accordo Esso stipulato il 16 luglio 2014.

Con Ordinanza del 14 marzo 2019, il Tribunale di Roma XVII Civile, Giudice Dott. Tommaso Martucci, ha accolto un ulteriore ricorso ex art. 702 bis c.p.c., contro Petrolifera Adriatica, e ha ordinato a Petrolifera Adriatica di applicare, dalla data del subentro nella proprietà alla Esso, le condizioni economiche di fornitura previste dall’Accordo 16 luglio 2014 stipulato con Esso da FAIB, FEGICA e Figisc, nonché di pagare gli importi di Euro 11.100,00 a titolo di quote fisse previste dal predetto Accordo e di Euro 13.685,09 a titolo di minori margini riconosciuti sulle singole forniture, oltre spese legali.

Tale pronunzia costituisce la seconda applicazione dell’articolo 702 bis c.p.c. relativo all’inadempimento di Petrolifera Adriatica rispetto all’applicazione dell’Accordo del 2014 promossa dai legali dei gestori Faib.

Al riguardo, Petrolifera Adriatica aveva già subito una prima Ordinanza del Tribunale di Roma Sezione XVII Civile, Dott.ssa Laura Centofanti, con cui la stessa Petrolifera Adriatica, oltre che ad applicare l’Accordo, è stata condannata a pagare Euro 11.100,00 a titolo di quote fisse previste dall’Accordo stesso, oltre spese legali.

Tale seconda pronunzia, che fa parte di un gruppo di una trentina di ricorsi avviati dallo Studio Legale Grassi di Roma unitamente all’Avv. Michele Guidugli di Massa, contro Petrolifera Adriatica, è particolarmente importante perché rende giustizia rispetto alle manovre dilatorie di Petrolifera Adriatica che, proprio in questo procedimento, era riuscita ad ottenere l’esperimento preventivo di un tentativo formale di conciliazione effettuato sulla base di una convenzione specifica sottoscritta dalle parti entro un termine massimo di 30 giorni, con sottoscrizione eventuale di un verbale di mancato accordo dopo tale termine.

Petrolifera Adriatica, che aveva chiesto e ottenuto la procedura di conciliazione non aveva presentato alcuna proposta; si era persino rifiutata di sottoscrivere un verbale di mancata conciliazione sol perché la ricorrente, che aveva subito la procedura di conciliazione, non aveva avanzato alcuna proposta conciliativa. A fronte dell’ennesima arrogante posizione di Petrolifera Adriatica- finalizzata a mera tecnica dilatatoria- il Giudice ha considerato la procedura di conciliazione conclusa e accolto il ricorso del gestore a vedersi riconoscere le quote fisse e quelle variabili.

Questa nuova pronunzia del Giudice è, inoltre, importante perché rende giustizia anche delle manovre dilatatorie di Petrolifera Adriatica, che in tre casi aveva ottenuto, per il calcolo dei differenti margini riconosciuti rispetto all’accordo Esso, l’esperimento di una CTU che, invece, il Dott. Martucci non ha ritenuto necessaria, rendendosi conto che sia il calcolo delle tre quote fisse mancanti che quello dei differenziali consistevano nella verifica di mere operazioni aritmetiche, effettuate dal Commercialista del ricorrente e prodotte in giudizio con le fatture, e non richiedevano il ricorso a una analisi professionale demandata a un CTU.

Con la nuova ordinanza, il Giudice ha riconosciuto che senza ombra di dubbio Petrolifera Adriatica, in virtù della successione alla Esso italiana nel contratto di fornitura di carburante stipulato con la ricorrente, ha assunto anche l’obbligo di pervenire alla determinazione dei prezzi di vendita secondo i criteri delineati dagli Accordi collettivi sottoscritti , stante l’espresso richiamo, nelle clausole del contratto sottoscritto con il gestore. Nulla rilevano a tal proposito le pretese avanzate da Petrolifera Adriatica circa le proprie dimensioni.

La legge, come è noto, è uguale per tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. A prescindere, cioè, da ogni condizione e pretesa di differenziazioni, che nel caso specifico appaiono oltre che giuridicamente insostenibili, risibili e patetiche.

Petrolifera Adriatica è, dunque, subentrata nei rapporti obbligatori in precedenza facenti capo alla Esso italiana, compreso l’obbligo di applicare le condizioni economiche previste dal combinato disposto dell.art.5 del “Contratto di fornitura in esclusiva” stipulato tra la srl Esso italiana e la ricorrente e gli Accordi aziendali. Il Giudice per questo ha condannato Petrolifera Adriatica ad applicare nelle somministrazioni di carburante le condizioni economiche previste dall’ Accordo Aziendale sulla viabilità ordinaria del 16 luglio 2014, sino a che non intervenga un nuovo Accordo con Faib Fegica e Figisc.

Nonostante questa ulteriore sentenza sfavorevole , Petrolifera Adriatica continua ad avere un atteggiamento a dir poco prepotente, in barba anche all’ordinamento giuridico che la vede condannata su tutti i fronti, cercando di addossare tutte le responsabilità in capo alle organizzazioni sindacali con comunicati stampa il cui contenuto sarebbe da censurare sotto tutti i punti di vista.

 

 

 

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