Presentata alla Camera dei Deputati una nuova Interrogazione sul caso Esso e il modello grossista dagli Onorevoli Crippa e D’uva (M5S)

Approvato dalla Camera dei Deputati il disegno di legge sull’Autonomia differenziata

I Parlamentari On. Davide Crippa e Francesco D’Uva del Gruppo del Movimento M5S hanno rivolto, nel corso della seduta del 10 maggio u.s. n. 793 una Interrogazione a doppia firma al Ministro dello Sviluppo Economico in riferimento alla cessione a pacchetto e al modello grossista effettuata dalla Esso Italiana.
I Parlamentari facendo riferimento alle proteste che stanno animando i gestori della rete Esso in tutte le Regioni dove la vendita ha avuto luogo, con le denunce circostanziate sulla violazione degli obblighi di Legge connessi alla gestione dei punti vendita carburanti, chiedono al Ministro dello Sviluppo Economico di attivarsi e di far conoscere il suo intendimento sulla convocazione del Tavolo di mediazione delle vertenze collettive previsto dal D. Lgs. 32/98.

Interrogazione

Al Ministro dello Sviluppo Economico. – Per sapere – premesso che:

  • Le Associazioni Sindacali di Categoria stanno denunciando il programma della Compagnia petrolifera Esso di cedere a terzi acquirenti gli impianti di distribuzione carburanti di sua proprietà modello cosiddetto «grossista a marchio Esso»;
  • La compagnia Esso, in alcune Regioni come Sicilia e Calabria, ha già portato a termine tale operazione;
  • Dalla documentazione in possesso degli interroganti risulta come i gestori calabresi e siciliani hanno manifestato la volontà di avvalersi, ai sensi dell’articolo 17, comma 13, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge n. 27 del 2012, della facoltà di riscatto degli impianti di distribuzione;
  • Esso non avrebbe però dato riscontro a tale richiesta, perché riterrebbe di poter realizzare il modello cosiddetto «grossista», avvalendosi di alcune clausole presenti nei contratti di «cessione gratuita dell’uso impianti di distribuzione»;
  • Tali clausole conferirebbero ad Esso il potere di cedere il contratto a terzi in qualsiasi momento e senza preavviso, imponendo al gestore di prestare preventivamente il proprio consenso al «trasferimento» sia la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni o di rimuovere in via definitiva il punto vendita in qualsiasi momento e senza preavviso con la conseguente risoluzione del contratto;
  • In realtà, dette clausole, qualificate da Esso come vessatorie al senso dell’articolo 1341 del Codice Civile, integrerebbero, secondo gli interroganti, la fattispecie di abuso di dipendenza economica di cui all’articolo 9 della Legge n. 192 del 1998, perché trattasi di prescrizioni che impongono al gestore «condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie», ovvero prevederebbero «l’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto»;
  • Tali clausole si configurerebbero quindi come nulle ai sensi dell’articolo comma 3 dell’articolo 9, della Legge n. 192 del 1998 e ulteriori clausole presenti negli altri contratti stipulati dalla Esso con i singoli gestori determinerebbero obiettivamente, tra le parti contraenti, «un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi», ossia la dipendenza economica di cui al comma 1 dell’articolo 9 della Legge n. 192 del 1998 e sarebbero quindi affette a loro volta da nullità;
  • Inoltre, tale condotta, omissiva si porrebbe in contrasto con il comma 3 dell’articolo 17 del Decreto-Legge n. 1 del 2012 convertito dalla Legge n. 27 del 2012 che impone ai titolari degli impianti ovvero ai fornitori di non «ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore» e fra esse quella di richiedere il riscatto prevista al precedente comma 2;
  • Da tale previsione consegue il correlato obbligo del titolare dell’impianto di prendere in considerazione la richiesta di riscatto: un vero e proprio obbligo di negoziazione; tale inadempimento, ad avviso degli interroganti, integrerebbe quindi un’ipotesi di «abuso di dipendenza economica»;
  • La mancata valutazione da parte di Esso della domanda di riscatto, così come le clausole che consentono a quest’ultima l’interruzione arbitraria dei rapporti contrattuali tuttora intercorrenti con i gestori, costituirebbero, ad avviso degli interroganti, una possibile violazione dell’articolo 9 della Legge n. 192 del 1998 e dall’articolo 17 commi 2 e 3 del Decreto-lLgge n. 1 del 2012 -: quali siano gli intendimenti sui fatti esposti in premessa;
  • Se il Ministro interrogato intenda valutare se sussistano i presupposti per richiedere all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato lo svolgimento di una indagine conoscitiva nel settore ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della Legge n. 287 del 1990;
  • Se intenda convocare presso il Ministero dello Sviluppo Economico le Associazioni Sindacali di Categoria e le Compagnie petrolifere interessate al fine di affrontare, per quanto di competenza, le problematiche connesse al «modello grossista» di trasferimento delle reti che ad avviso degli interroganti, potrebbe generare un regime di oligopolio, se non di monopolio e mettere a serio rischio la sana concorrenza.

(5-11323)

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