Ricorso al Tar decreto vigilanza privata. Assicurezza: “il ministero apra un tavolo di concertazione”

Il 15 marzo scorso il TAR del Lazio ha depositato la sentenza sul ricorso al DM 269/10 intentato da  alcuni Istituti di Vigilanza della Campania e sostenuto ad adiuvandum da ASSICUREZZA CONFESERCENTI.

L’intervento di ASSICUREZZA era prevalentemente un sostegno per rafforzare le ragioni dei ricorrenti, ampiamente condivise dai nostri soci, e non lasciare soli gli Istituti che giustamente contestavano alcuni aspetti del DM, particolarmente punitivi per le pmi.

I giudici, pur riconoscendo il rilievo nazionale dell’associazione e la sua rappresentatività, hanno dichiarato, per motivi tecnici, inammissibile il nostro intervento, senza per altro valutare nel merito le nostre argomentazioni.

Su questo aspetto la Presidenza nazionale valuterà l’opportunità di ricorrere al Consiglio di Stato.

Nel merito, Il TAR Lazio ha accolto alcuni rilievi posti dai ricorrenti ed in particolare ha riconosciuto.

1)        Il capitale sociale non può essere superiore a quello previsto dal Codice Civile.

Ciò significa che sono stati eliminati i costi aggiuntivi per le imprese, ma anche le tabelle degli allegati debbano essere riformulate a partire dal capitale stabilito dal Codice Civile, (quello minimo) e non già dagli aumenti previsti dal Decreto.

Ciò vale, oltre che per le cauzioni, anche per le fidejussioni amministrative con un risparmio sensibile per le imprese .

2)        Viene meno l’obbligo di certificazione, ad opere dell’Ente Bilaterale, ed il conseguente obbligo di aderire ad una associazione firmataria del Contratto Nazionale di Lavoro, ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

Questo aspetto era già stato bocciato in passato, dal TAR della Campania.

3)        La figura del Security manager e gli obblighi conseguiti (tipo il titolo di studio) vengono previsti solo per il rilascio della prima autorizzazione e non per coloro che erano titolari di licenza, prima del varo del DM.

Questo criterio si intende esteso anche se si vuole operare in altre province.

4)        La qualifica di CPG può essere data al titolare di Licenza e quindi l’uso dell’arma a tariffa ridotta.

5)        In caso di sospensione o revoca della autorizzazione, i clienti dell’Istituto in questione non possono essere affidati ad altri Istituti su iniziativa di Prefetti o Questori.

Nel complesso il TAR non ha risolto tutte le evidenti lacune e illegittimità facenti parte del ricorso di Assicurezza- Confesercenti. Le criticità risolte e non risolte dal Giudice richiedono un intervento di natura politica da parte del Governo, per queste ragioni Assicurezza ritiene che debba riaprirsi il Tavolo al Ministero dell’Interno, coinvolgendo tutte le organizzazioni, al fine di risolvere le controversie emerse.

“Pur riconoscendo la necessità di un intervento che dopo 40 anni mettesse ordine in maniera compiuta nel settore – ha dichiarato Lino Busà, Presidente di Assicurezza – restano irrisolte quelle norme che tendono per decreto a regolare il mercato, cancellando le pmi, non in virtù di una competizione tecnico professionale, ma a causa di costi “aggiuntivi” insostenibili per le piccole imprese, soprattutto delle grandi città. Valuteremo, anche in ragione della disponibilità del Ministero di rivedere alcune parti del Decreto Ministeriale, l’opportunità di ricorrere al Consiglio di Stato”.

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