Risoluzioni Ministero Sviluppo Economico

Risoluzioni MSE in merito alla coesistenza tra vendita e somministrazione di alimenti nei medesimi locali di esercizio e alla facoltà di collocare un distributore automatico di caffè con cialde in esercizio di vicinato

Si informa che il Ministero dello Sviluppo Economico, tra il mese di aprile ed il mese di maggio del 2018, ha formulato su richiesta di un Comune e di un soggetto privato i seguenti pareri in merito all’oggetto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a cura della competente Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa tecnica.

Risoluzione n. 140746 del 17.4.2018

La Direzione ministeriale, interrogata da un Comune, ha espresso parere favorevole rispetto alla coesistenza tra un esercizio di vicinato con superficie di vendita mq. 242 ed un’attività di somministrazione di alimenti e bevande – nella fattispecie un bar – con area di mq. 33, avviati da un’impresa nella medesima unità immobiliare, malgrado il fatto che la vigente disciplina a livello locale dell’Ente interpellante stabilisca per il c.d. “plurinegozio” una soglia massima di superficie complessiva di mq. 250.

Tale legittima convivenza tra diverse attività commerciali, ad avviso del dicastero interpellato, non risulta altresì essere subordinata ad eventuali limitazioni all’attività economica ex art. 1 DL n. 1/2012 e ss. (Disposizioni urgenti per la concorrenza), poiché il richiamato ‘tetto’ di mq. 250 è riferibile come è noto alla sola quota di superficie destinata all’esercizio di vicinato ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. d) D. Lgs Bersani n. 114/1998 e ss. (Riforma del commercio).

A tal proposito, la Direzione ha chiarito in sintesi quanto segue:

– la vigente disciplina a livello nazionale di cui all’appena citato D. Lgs 114/98 non vieta espressamente di ubicare ed avviare nel medesimo ambito spaziale due o più diverse tipologie di attività, nel caso di specie vendita e somministrazione, salvo restando l’onere per l’esercizio di vicinato nel settore alimentare di osservare il predetto limite di superficie e presentare al SUAP del Comune territorialmente competente la c.d. SCIA Unica, comprensiva di segnalazione d’apertura e notificazione sanitaria;

– tantomeno risultano divieti di coesistenza o limiti di superficie in base alle vigenti disposizioni nazionali in tema di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge n. 287/1991 e ss. (Pubblici esercizi), ferma restando l’esigenza per il titolare del bar in questione di dotarsi di apposita autorizzazione qualora l’avvio dell’attività abbia luogo in aree del Comune assoggettate a programmazione ai sensi dell’art. 64 comma 3 D. Lgs n. 59/2010 e ss. (Attuazione direttiva servizi Bolkestein), oppure di limitarsi ad inoltrare la predetta SCIA Unica laddove l’attività stessa abbia inizio in zone comunali esenti da tale vincolo;

– pertanto, visto che nel caso del Comune interpellante un’apposita deliberazione del Consiglio sembra aver delineato la specifica struttura del “plurinegozio” richiamata in premessa, si intende che nell’ipotesi prospettata l’esercizio dell’attività di vendita e di somministrazione nei medesimi locali sarà ammissibile previa presentazione della sola SCIA Unica, quale titolo legittimante congiunto.

Risoluzione n. 153037 del 7.5.2018

La Direzione ha risposto affermativamente al quesito di un soggetto privato circa l’auspicata possibilità di collocare, nell’ambito di un laboratorio artigianale per la preparazione di pasti il cui titolare abbia inoltrato al competente SUAP comunale la SCIA Unica per l’esercizio di vicinato di cui all’art. 17 citato D. Lgs 114/98, una macchinetta automatica del caffè fornita in comodato d’uso gratuito, fruibile autonomamente dalla clientela essendo materialmente provvista di un cassetto ad hoc recante l’occorrente per avvalersene (cialde monouso sigillate, palette, bicchierini e bustine monodose di zucchero).

Tale parere favorevole si basa come è noto sul vigente principio generale secondo cui il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato del settore alimentare e nei panifici non può essere vietato o limitato, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. f-bis) e dell’art. 4 comma 2-bis DL Bersani n. 223/2006 e ss. (Disposizioni urgenti per il rilancio economico), qualora si svolga con l’esclusione del servizio assistito, tipico della somministrazione.

Si intende che tale ammissibilità del consumo sul posto tramite i soli arredi aziendali, come chiarito in precedenza dal medesimo dicastero in apposite Risoluzioni e Circolari esplicative già illustrate a cura dello scrivente Ufficio, potrà estendersi come è noto anche a gelaterie, pizzerie al taglio e ad ogni ulteriore attività artigianale diversa dagli impianti di panificazione, purché queste svolgano legittimamente nella medesima sede anche la vendita al dettaglio quali esercizi di vicinato.

Pertanto, il dicastero interpellato, alla luce di quanto appena evidenziato, reputa ammissibile posizionare all’interno del laboratorio artigianale nel caso prospettato un distributore automatico di caffè in comodato d’uso, che eroghi il prodotto liquido previa introduzione di apposite cialde, la cui vendita è permessa ad oggi come è parimenti noto in qualsivoglia esercizio di commercio al dettaglio legittimato a vendere alimenti.

Ciò all’unica condizione che la macchinetta automatica in questione sia utilizzabile dai clienti in modo diretto ed autonomo, senza alcuna attività di servizio assistito caratterizzante la somministrazione di alimenti e bevande.

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