Settembre, gli appuntamenti con il Fisco

Date da segnare sul calendario: 2, 16 e 30 settembre

Dopo la “pausa estiva”, tornano gli appuntamenti col Fisco.

Fino al 30 settembre è aperto il canale per il tax credit edicole. Le domande possono essere inviate tramite la procedura disponibile sul portale: www.impresainungiorno.gov.it. Entro il 31 dicembre verrà reso noto l’elenco beneficiari.

2 settembre, si deve provvedere al versamento della terza rata delle imposte risultanti dal modello Redditi Pf 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,65%, per le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio 2019.

Si passa poi al 16 settembre. FiscoOggi, il giornale on line dell’Agenzia delle Entrate ricorda come in questa data, tra gli altri appuntamenti, ci siano:

  • Registrazione corrispettivi – i commercianti al minuto e assimilati, nonché gli operatori della grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di agosto per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale;
  • Iva, fatturazione differita – i contribuenti Iva devono provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di agosto, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. Le fatture devono contenere la data e il numero dei documenti cui si riferiscono. Per tutte le cessioni effettuate nel mese precedente nei confronti degli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa;
  • Liquidazioni periodiche Iva – I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel secondo trimestre del 2019 utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”;
  • Locazioni brevi, versamento – i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di agosto relativi a contratti di locazione breve;
  • Contribuenti Iva, adempimenti – i contribuenti Iva devono provvedere al versamento della settima rata dell’Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 1,98% mensile a titolo di interesse;
  • Dichiarazioni 2019 persone fisiche – le persone fisiche, titolari di partita Iva, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), nonché le società di persone ed enti equiparati e dell’Irap che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio, devono versare la quarta rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi e Irap 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%, e del saldo dell’Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 – 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%. Si tratta invece della terza rata per i contribuenti, titolari di partita Iva, non Isa, che si sono avvalsi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio 2019, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%;
  • Dichiarazioni 2019 soggetti Ires – i soggetti Ires, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio, devono versare la quarta rata delle imposte risultanti dai modelli  Redditi Sc e Irap 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%, e del saldo dell’Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 – 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%. Si tratta invece della terza rata per coloro che, non Isa, si sono avvalsi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio 2019, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%;
  • Intermediari finanziari – Banche, Sim e altri intermediari autorizzati devono versare, tramite modello F24 con modalità telematiche, l’imposta sostitutiva applicata nel mese di luglio sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato), con indicazione del codice tributo 1102. Banche, Sim e altri intermediari autorizzati devono versare l’imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito), in caso di revoca del mandato di gestione nel mese di luglio, e l’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. Nell’F24 va indicato il codice tributo1103.Istituti di credito e altri intermediari devono versare l’imposta sostitutiva risultante dal “conto unico” relativo al mese di agosto, sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche, Spa quotate ed enti pubblici. Banche, Sim e altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa versano l’imposta sostitutiva, risultante dal “conto unico” relativo al mese di agosto, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa;
  • ISA – i soggetti che si adeguano alle risultanze degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019, devono versare la quarta rata dell’Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%. Si tratta invece della terza rata per i soggetti Isa che hanno deciso di avvalersi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%;
  • Sostituti d’imposta – i sostituti d’imposta (oltre a versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di agosto, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e le ritenute operate nel mese di agosto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi) che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di agosto. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Infine, il 30 settembre, tra le altre scadenze è tempo di:

  • Modello 730-2018 – ultimo giorno utile per i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale del datore di lavoro, del Caf o del professionista abilitato per consegnare al sostituto d’imposta la comunicazione di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quella indicata nel prospetto 730-3;
  • Dichiarazioni 2019 soggetti Ires – ultimo giorno utile per i soggetti Ires – che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa) -, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per effettuare il versamento, a titolo di saldo 2018 o come prima rata dell’anno 2019, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi Sc 2019, Enc 2019 e Irap 2019, senza interessi, e del saldo Iva 2018, in unica soluzione o come prima rata, risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 – 30/6/2019;
  • Bollo auto – i proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad agosto 2019, residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto). Il versamento va effettuato con una delle seguenti modalità: apposito bollettino di conto corrente postale, uffici dell’Aci, tabaccherie autorizzate, agenzie di pratiche auto;
  • Imprese assicurative – le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di agosto, nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di luglio. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche;
  • Conferimenti o cessioni in favore dei Caf – coloro che attuano operazioni di conferimento di beni o aziende in favore dei Caf e le società di servizi, il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni abilitate alla costituzione di Centri di assistenza fiscale, che effettuano cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti dei Caf – che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa) – devono versare, in un’ unica soluzione, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate, senza alcuna maggiorazione. Il versamento va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 2728;
  • Redditi 2019 persone fisiche – le persone fisiche non titolari di partita Iva, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio, devono versare la quarta rata delle imposte risultanti dal modello Redditi Pf 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,98%. L’adempimento riguarda anche i contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente, pensioni o alcuni dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente che hanno presentato il 730 in assenza di un sostituto d’imposta tenuto al conguaglio. Si tratta invece del versamento della terza rata per i contribuenti che, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (730/2019, Redditi Pf 2019), hanno scelto il pagamento rateale e si sono avvalsi della facoltà di differire il pagamento di trenta giorni, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%. I contribuenti che esercitano, anche in partecipazione, attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Redditi Pf 2019, Redditi Sp 2019 e Irap 2019) devono effettuare il versamento in un’unica soluzione o come prima rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per il 2019, senza interessi;
  • Redditi Pf 2019 cartaceo – ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione entro il 1° luglio, in formato cartaceo, del modello Redditi Pf 2019 da parte delle persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione dei redditi e della scheda contenente la scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef. Gli interessati devono presentare la dichiarazione presso gli uffici postali e provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria. Il versamento va effettuato tramite modello F24, indicando il codice tributo 8911 (sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie).
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