Disciplina, trattamento economico e incentivi previsti per il ‘lavoro agile’
Lavorare in remoto, senza una postazione fissa in azienda. E’ lo smart working, o lavoro agile, che prevede la possibilità di eseguire la prestazione fuori dai locali aziendali, anche una sola volta a settimana, utilizzando pc, smartphone e tablet. Una possibilità diventata più concreta grazie alle novità introdotte dal nuovo Jobs Act per il lavoro autonomo, approvato dal Consiglio dei Ministri giovedì 28 gennaio 2016 (leggi il comunicato stampa ufficiale).
Il lavoro ‘agile’, definizione e obiettivi – Il disegno di legge sul lavoro agile definisce lo smart working come una modalità flessibile di lavoro subordinato, che può essere svolto in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, seguendo però gli orari previsti dal contratto di riferimento e prevedendo l’assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali. Il ministero stesso sottolinea come le nuove misure a favore del lavoro agile abbiano il preciso scopo di incentivare l’occupazione giovanile e femminile, incrementando la produttività e favorendo la conciliazione dei tempi vita-lavoro.
Trattamento economico e incentivi fiscali – La legge prevede per lo smart worker il diritto ad un trattamento economico e normativo uguale a quello applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. Inoltre, gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti in caso di incremento di produttività ed efficienza del lavoro sono applicabili anche ai lavoratori “agili”. Rimangono fruibili gli incentivi per i datori di lavoro stabiliti nel 2011 e perfezionati nel 2012 per il telelavoro, in particolare le sovvenzioni in caso in cui si favorisca la flessibilità dell’orario di lavoro a particolari categorie di dipendenti, con parenti non autosufficienti o figli minori a carico, con priorità in caso di minori disabili di età inferiore ai 12 anni
Salute e sicurezza sul lavoro – Il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza. Previsto l’obbligo di consegnare al lavoratore un’informativa scritta con cadenza annuale nella quale vengono individuati i rischi generali connessi al tipo di lavoro. Vengono inoltre introdotti meccanismi per estendere la copertura Inail e la possibilità di introdurre ulteriori regole in materia in sede di contrattazione collettiva. Anche in questo caso il lavoratore ha diritto alla tutela contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro che possono avvenire durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello scelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali.
Disciplina e recesso – il ddl individua anche le modalità di svolgimento e recesso dei contratti lavorativi di smart working. . Il contratto potrà essere a termine o a tempo determinato: in questo ultimo caso il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore ai 30 giorni. Ma in presenza di un giustificato motivo entrambi i contraenti potranno procedere al recesso anticipato
Privacy e protezione dei dati – Essendo un lavoro in remoto, particolare importanza viene data alle norme di protezione dei dati trasmessi. Il ddl mette in chiaro che il datore di lavoro è tenuto ad adottare “misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile”. Anche il lavoratore, però, è tenuto a conservare l’integrità degli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro, ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere attraverso di essi.