Lo stabilisce una sentenza della Cassazione: fin quando non c’è risoluzione del contratto o convalida di sfratto
La Corte di Cassazione con sentenza n. 348 del 9 gennaio 2019 ha stabilito che “per quanto concerne le locazioni ad uso non abitativo i canoni non percepiti, per morosità costituiscono reddito tassabile, quindi devono essere assoggettate all’imposta sul reddito delle persone fisiche anche le mensilità non percepite. Questo fino a che non ci sia risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto”.
Lo riporta un articolo di FiscoOggi, il giornale on line dell’Agenzia delle Entrate.
La legge sulle locazioni (431/1998) ha, infatti, introdotto, “per i soli immobili a uso abitativo, la disposizione che sterilizza, ai fini fiscali, i canoni non percepiti, ma solo dalla conclusione del procedimento di convalida di sfratto”.
Secondo i Giudici di legittimità, quindi, “il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione. Quindi il contribuente resta tenuto a dichiarare i canoni di locazione relativi a immobili non abitativi, anche se non percepiti, fino a quando non può dimostrare che è intervenuta la risoluzione del contratto o convalida di sfratto”.