Il credito è riconosciuto nella misura massima di 2000 euro per l’anno 2019 e 4000 euro per il 2020, per ciascun esercente
Dal primo settembre 2020, fino al 30 settembre, sarà possibile presentare la domanda per la richiesta credito fiscale riservato alle rivendite di giornali e riviste per gli anni 2019 (per quanti non l’hanno ancora fatto) e 2020.
Credito d’imposta che è riconosciuto nella misura massima di 2000 euro per l’anno 2019 e 4000 euro per il 2020 per ciascun esercente.
Come presentare la domanda: la domanda deve essere presentata dal titolare o dal rappresentante legale dell’impresa, esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, dal percorso di menù, “Servizi on-line” , “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” , “Credito di imposta edicole”.
A chi è destinato il credito d’imposta:
1. esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici; (codice Ateco attività primario 47.62.10);
2. esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi), a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.( i punti vendita non esclusivi devono avere come codice attività primaria uno dei codici Ateco 47.26 – 47.30 – 56.3 – 47.1 – 47.61 – e come codice secondario il 47.62.10);
3. per il solo anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento;
4. per il solo anno 2020, alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita. (le imprese di distribuzione devono avere il codice Ateco primario 82.99.20)
Calcolo del credito: il credito d’imposta sarà parametrato ai costi sostenuti dal titolare o dalla società, per i locali nei quali si esercita l’attività, nell’anno precedente a quello della domanda di richiesta (es: per il 2019 importi pagati nel 2018); le voci da inserire devono far riferimento a :
1. imposta municipale unica (IMU);
2. tassa per i servizi indivisibili (TASI);
3. canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP o TOSAP);
4. tassa sui rifiuti (TARI);
5. spese per locazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) (per il solo anno 2019, le spese di locazione sono ammesse a condizione che l’esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale).
Per il solo anno 2020, il credito di imposta può essere parametrato agli importi pagati nell’anno precedente per:
1. servizi di fornitura di energia elettrica
2. servizi telefonici e di collegamento a Internet
3. servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.
Per i punti vendita “non esclusivi” tutte le suddette voci sono commisurate per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi.