Terremoto: pronte le regole per il credito d’imposta

Riguarda sia i danni arrecati  al patrimonio privato che alle attività economiche e produttive


Terremoto: pronte le regole per il credito d'imposta“Arrivano le istruzioni per fruire del credito d’imposta collegato ai contributi erogati con le modalità del finanziamento agevolato  per le zone colpite dal sisma, per i danni arrecati sia al patrimonio privato, per esempio immobili residenziali, sia alle attività economiche e produttive”.

Lo riporta il Fisco che spiega: “il credito d’imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso, ed è pari all’importo ottenuto dalla banca, sommando ad esso sia gli interessi dovuti, sia le spese di gestione strettamente necessarie”.

“Il provvedimento prevede, inoltre, che la banca, a sua volta, utilizzi in compensazione il credito attraverso il modello F24. In particolare, allo scopo di favorire la massima diffusione, è previsto che non si applichino i limiti di compensabilità previsti dalla normativa vigente”.

Come funziona la compensazione: le rate dettano i tempi all’uso dell’F24 – “in pratica, nei casi in cui i contribuenti interessati abbiano ottenuto il finanziamento agevolato, è previsto che il pagamento delle corrispondenti rate per il rimborso del finanziamento stesso avvenga tramite l’utilizzo del credito d’imposta maturato dal beneficiario. In tal modo viene scongiurata l’eventualità che il contribuente non possa fruire del credito d’imposta per incapienza. A loro volta, gli istituti finanziatori provvedono a recuperare gli importi delle rate ricorrendo alla compensazione o, in alternativa, mediante cessione del credito. Riguardo i tempi, la compensazione è esercitata a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento”.

Spazio agli interessi e alle spese di gestione nel calcolo del credito d’imposta: “il credito d’imposta maturato in capo a ciascun soggetto beneficiario tiene conto dell’importo ottenuto dalla banca in forma di finanziamento, sommando ad esso sia gli interessi dovuti sia le spese di gestione strettamente necessarie”.

La trasmissione dei dati: “il finanziatore comunica all’Agenzia delle Entrate in via telematica gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso, il numero e l’importo delle singole rate e i dati di eventuali risoluzioni. Al riguardo, l’Agenzia emanerà un successivo Provvedimento”.

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