L’Agenzia delle Entrate in una circolare ha sciolto gli ultimi dubbi
Scade oggi il termine per presentare la domanda per accedere alla rottamazione delle liti tributarie, in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro il 24 aprile 2017. Sempre oggi va effettuato anche il versamento dell’importo della seconda rata.
La procedura di rottamazione delle liti consente a chi ha ricevuto un accertamento e ha contestato l’atto di abbandonare il contenzioso in corso, pagando quanto richiesto dalle Entrate nell’atto originario, evitando ulteriori spese legali.
Sono definibili le controversie tributarie e pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, oppure in pendenza del termine di impugnazione della sentenza o per la riassunzione della controversia. Sono definibili anche le controversie inerenti gli avvisi di liquidazione e i ruoli. Restano, invece, escluse le liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, per il classamento degli immobili e, più in generale, quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente.
Per la definizione occorre pagare gli importi spettanti all’Agenzia richiesti con l’atto impugnato e ancora in contestazione, con esclusione delle sanzioni collegate ai tributi contestati e degli interessi di mora. Se la lite riguarda esclusivamente sanzioni non collegate ai tributi o interessi di mora, la definizione comporta l’abbattimento al 40% degli importi in contestazione. Sono naturalmente da sottrarre gli importi già versati in pendenza di giudizio.
I contribuenti interessati per chiudere le liti in modo agevolato devono:
- versare gli importi dovuti o la prima rata;
- presentare la relativa domanda di definizione della controversia mediante trasmissione telematica. Ciò può avvenire tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, ovvero in maniera diretta per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia.
La definizione consente di pagare in un’unica soluzione, oppure, se l’importo netto dovuto è superiore a 2.000 euro, in due o tre rate, con la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione.
In caso di pagamento dilazionato, la prima rata deve essere di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, la seconda, pari all’ulteriore 40% è fissata al 30 novembre; la terza e ultima rata, pari al residuo 20% va versata entro il 2 luglio 2018.
Nella compilazione del modello di versamento F24 il Fisco chiarisce: “l’importo netto andrà ripartito, voce per voce, nella stessa proporzione percentuale degli importi contenuti nell’atto impugnato. Se, ad esempio, l’importo lordo dovuto per Irpef e relativi interessi era pari all’89,82 per cento del totale indicato nell’atto impugnato, al codice tributo 8122 (Altri tributi erariali e interessi) dovrà essere imputato l’89,82 per cento dell’importo netto dovuto. Il codice tributo “residuale” va utilizzato per il versamento degli importi eventualmente dovuti a titolo di spese di notifica”.