Con una nota alle Autorità locali Fiesa Assopanificatori Calabria ha segnalato, a tutela degli interessi degli Associati panificatori, la condotta da parte di un Supermercato che reputa, anzitutto, tenuta in violazione delle norme di cui all’art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
La Ditta summenzionata, ormai da tempo, usa infatti pubblicizzare la vendita del pane a € 1,00 (uno/00) al chilogrammo, descrivendola come occasione particolare di acquisto.
Trattasi dunque, per le modalità con cui l’offerta è descritta, di una fattispecie riconducibile al richiamato art. 15 del D. Lgs. n. 114/98, ed in particolare alle “vendite promozionali”, fattispecie in cui “l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti”.
Ai sensi del comma 5 del medesimo art. 15, “nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”.
Il volantino non indica – come imposto dalla norma – il prezzo normale di vendita e il saggio di sconto.
In relazione a tale fattispecie, il Ministero dello Sviluppo Economico, al quesito se il prezzo iniziale, lo sconto applicato ed il prezzo finale devono essere indicati anche nei volantini e nel materiale pubblicitario, con Risoluzione n. 69837, del 18 maggio 2015, ha chiarito, con riferimento al caso delle vendite sottocosto, ma premettendo che queste ultime non sono altro che una modalità di effettuazione delle vendite straordinarie (ed in particolare, aggiungiamo noi, proprio delle vendite promozionali, escludendosi che si tratti di vendite di liquidazione o di fine stagione), che “in tutti i casi nei quali vige, ai sensi dell’articolo 14, l’obbligo di pubblicità del prezzo, in caso di vendita straordinaria, di qualunque tipologia della medesima si tratti, deve essere esposto il prezzo normale di vendita del prodotto e la percentuale di sconto o ribasso che viene praticata (…). E’ sempre sanzionabile, quindi, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, l’indicazione del prezzo ribassato o scontato in assenza della indicazione della percentuale dello sconto o del ribasso effettuato. Fermo quanto sopra, con specifico riguardo al quesito formulato, si osserva che la scrivente ha già avuto modo di precisare nella nota n. 556119 (dell’11.8.2003) che anche nel caso di vendita sottocosto sussiste l’obbligo di indicare anche sul materiale pubblicitario (nel caso di specie, depliants) lo sconto praticato, oltre al prezzo normale di vendita, nonché, ovviamente, l’indicazione del prezzo scontato, per effetto di quanto chiarito in premessa”.
Oltre ai predetti profili di illecito amministrativo, vanno evidenziati, in relazione alla condotta dei titolari del Supermercato, altri aspetti non meno deprecabili.
Benché le disposizioni di legge in materia consentano espressamente la vendita sottocosto di un bene alimentare deperibile come il pane, il Tribunale di Torino (Sentenza 25 marzo 2004 – Giud. Contini – Associazione Artigiana Panificatori di Torino c. G.M.C. s.a.s.) ha ritenuto infatti che, nondimeno, in una fattispecie del tutto analoga, sussistesse il fumus boni juris “in ordine alla configurabilità, nel caso in esame, di un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n.3 cod. civ. Infatti deve escludersi, in via generale, che la pratica della vendita sottocosto possa considerarsi, dopo l’entrata in vigore delle norme di settore, sempre lecita e conforme ai principi di correttezza professionale”.
Nel caso di specie l’offerta speciale posta in essere non appare rispettare tali princìpi; infatti, le concrete modalità dell’offerta sottocosto di un bene alimentare di largo consumo come il pane appaiono idonee a ingannare i consumatori e a danneggiare i panificatori operanti sul mercato locale in relazione alla diminuzione delle vendite. Inoltre, la durata complessiva dell’iniziativa è tale da incidere sulle abitudini di acquisto dei consumatori che, anche dopo il termine della campagna, potrebbero verosimilmente essere indotti a non riprendere l’abitudine di acquistare il pane presso i panifici, concentrando tutti gli acquisti, anche di altri beni alimentari, presso il supermercato autore della promozione. L’assoluta antieconomicità dell’offerta per lo stesso venditore (che infatti commercializza il prodotto sottocosto) appare finalizzata unicamente all’accaparramento di nuova clientela, fatto questo che, nel caso in esame, incide fortemente sulle aziende dei produttori di pane, rappresentate dalla scrivente Federazione, particolarmente svantaggiate in termini di concorrenza: i loro esercizi sono infatti caratterizzati (a differenza di quanto potrebbe accadere per altre tipologie di merce) dalla limitatezza dei prodotti messi in vendita (esclusivamente pane e prodotti affini).
La scrivente chiede dunque che le Autorità in indirizzo provvedano a valutare ogni profilo di antigiuridicità della condotta in essere, al fine di impedire che l’effetto della medesima comporti il realizzarsi di danni irreparabili per la rete degli esercizi di panificazione, che recherebbero altresì il rischio del crearsi di situazioni monopolistiche, con probabili aggravi di costi per i consumatori.
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